La nuova marcatura CE dei prodotti da costruzione: le novità del regolamento

08.07.2013 10:48

E' entrato in vigore il nuovo regolamento comunitario, CPR 305/2011 del 8 marzo 2011,  per la distribuzione, la vendita e l’utilizzo dei prodotti da costruzione; il provvedimento fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione e la marcatura dei prodotti edili e abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio Europeo (CPD). La Direttiva 89/106 sui materiali da costruzione non è stata uno strumento isolato della Commissione Europea; nel corso di un ventennio è stata, infatti, integrata dalla Direttiva 93/68, dalla Direttiva 98/34 e infine dal Regolamento 1882/2003. 

Di particolare interesse sono state le pubblicazioni di diverse linee guida a chiarimento della sua applicazione. La Direttiva 89/106 aveva come obiettivo l’armonizzazione di diversi sistemi normativi nazionali europei, fissando i requisiti essenziali per i materiali e i componenti da costruzione e creare, soprattutto, i presupposti per la libera circolazione dei prodotti stessi sul mercato europeo.
 

LE NOVITA’ DEL REGOLAMENTO

Le novità che il nuovo provvedimento introduce sono innanzitutto sulle sue modalità di applicazione:
1. Il Regolamento 305/2011 non ha bisogno di essere recepito in quanto Legge Comunitaria e, pertanto, è già vigente in tutti gli Stati. La precedente Direttiva 89/106 richiedeva agli Stati Membri di essere recepita (cogente nel nostro Paese con il Decreto del Presidente della Repubblica 246/1993), mentre il Regolamento, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea, è diventato immediatamente legge dal 24 Aprile del 2011 in tutte le nazioni appartenenti alla Comunità.

2. E’ prevista un’entrata in vigore parziale: gli art. 1 e 2, 29-35, 39-55, 64, 67, 68 e l’Allegato IV sono già operativi a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea; i rimanenti articoli da 3 a 28, da 36 a 38, da 56 a 63 e gli articoli 65 e 66, nonché gli Allegati I, II, III e V, sono invece vigenti dal 1° luglio 2013. Ciò ha consentito agli attori del mercato un adeguamento graduale.

3. I requisiti di base delle opere civili e d’ingegneria passano da 6 a 7; viene introdotto il requisito che riguarda l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali secondo cui “le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
  a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti anche dopo la demolizione;
  b) la durabilità nel tempo delle opere di costruzione;
  c) l’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili”.


4. I sistemi di controllo alla produzione per l’attestazione e la marcatura CE si riducono a 6 a 5.

5. In ultima analisi il Regolamento si propone di fare chiarezza e dare certezza nei confronti del mercato con particolare attenzione alla difesa della salute dei consumatori e del lavoratore, alla difesa dell’ambiente e alle piccole imprese.

Le altre grandi novità che emergono sono:
6. La responsabilità di produrre, commercializzare e vendere prodotti con marcatura CE, se prevista, ricadrà su tutti gli operatori della filiera;

7. Equiparazione alla figura di produttore per tutti gli importatori e per tutti coloro che apporranno un proprio marchio su manufatti realizzati da terzi.

8. Le imprese edili, i progettisti e i Direttori dei lavori e di cantiere saranno responsabili nell’acquisto e nell’uso, durante un processo edificatorio, di prodotti marchiati CE.
 

COSA CAMBIA

L’iter di Attestazione costituisce un procedimento attraverso cui si valuta, si accerta, si garantisce con calcoli e controlli alla produzione e infine si dichiara la prestazione di un prodotto. Viene introdotto il DoP, Dichiarazione di Prestazione in sostituzione della Dichiarazione di Conformità, necessario per la marcatura CE.

La Dichiarazione di Prestazione
Si determina una specie di carta d’identità sulle caratteristiche essenziali e non di un prodotto da costruzione. Il documento viaggia sempre assieme al prodotto o viene fornito e/o reso disponibile sul sito web del produttore.
Il contenuto della dichiarazione di prestazione prevede:
-  il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
-  il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione;
-  il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
-  se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata e i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda;
-  l'uso o gli usi previsti del prodotto, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
-  l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;
-  la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;
se del caso:
-  la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali;
-  la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricanti intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;
-  per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non siano dichiarate la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata).

La valutazione tecnica ETA (European Technical Approval)
Consiste in uno strumento che sostituisce il Benestare, aspetto per cui il Regolamento si differenzia dai precedenti. L’ETA costituisce una valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione. Un’ ETA non è una “certificazione”, bensì una “specificazione”; impropriamente parlando, è “quasi” equivalente a un’EN armonizzata e vale singolarmente. Il Regolamento definisce: “Un ETA è una valutazione tecnica positiva dell’idoneità all’impiego di un prodotto per un uso previsto, basata sul soddisfacimento dei RE delle opere nelle quali il prodotto è impiegato”.
Un ETA può essere rilasciato a prodotti:
-   Per i quali:
   -   non c’è una EN armonizzata;
   -   non c’è una norma nazionale riconosciuta;
   -   non c’è un Mandato per una EN;
   -   la CE considera che una EN non possa, o non possa ancora, essere elaborata;

-   che deviano significativamente dallo scopo di un’EN armonizzata o di una norma nazionale riconosciuta;
-   per deroga CE, anche se esiste un Mandato per una EN.

In chiave di Sostenibilità
Come definito dal Regolamento, la sostenibilità di un prodotto prevede che il produttore elabori il DoP del prodotto ove sia espressamente dichiarato l’impiego delle materie prime e/o semilavorati dal punto di vista non soltanto ambientale, ma anche sociale, economico e tecnico.
Il nuovo requisito non avrà effetti concreti fino a che uno o più Paesi membri dell’Unione non decideranno di disciplinare un criterio oggettivo per definire la sostenibilità di un prodotto.



Processo edilizio
Sugli esiti dell’applicazione del Regolamento 305/2011, si riporta un’interessante interpretazione fatta dall’Ordine degli Ingegneri delle Provincia di  Milano riguardo le azioni da compiere nel processo Edificatorio, dal Progetto al Collaudo:
Il progettista predispone il progetto dell’opera da realizzare e redige il capitolato tecnico dell’opera da realizzare, nel quale:
-   specifica le modalità di realizzazione delle opere in base alle prestazioni previste, quindi:
   - deve considerare gli obiettivi prestazionali della Direttiva/Regolamento;
   - deve conoscere le norme di processo del settore e i provvedimenti legislativi nella loro versione più aggiornata;
   - dovrebbe avere un quadro della normativa di settore in itinere;
   - deve tradurre la sua conoscenza in prescrizioni semplici e dettagliate, con opportuni riferimenti normativi/legislativi;


-   specifica i requisiti richiesti ai prodotti da impiegare in base alle prestazioni previste, quindi:
   - deve considerare gli obiettivi prestazionali della Direttiva;
   - deve conoscere le norme di prodotto del settore e i provvedimenti legislativi nella loro versione più aggiornata;
   - dovrebbe avere un quadro della normativa di settore in itinere;
   - deve tradurre la sua conoscenza in prescrizioni semplici e dettagliate, con opportuni riferimenti normativi/legislativi;


-   specifica la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli, quindi:
   - deve conoscere le norme di prova del settore e i provvedimenti legislativi nella loro versione più aggiornata;
   - deve tradurre la sua conoscenza in prescrizioni semplici e dettagliate, con opportuni riferimenti normativi/legislativi.

Per quanto riguarda la direzione lavori ed il collaudatore nel processo edilizio, la figura del direttore dei Lavori richiede una competenza tecnica quasi analoga a quella del progettista ed in più una elevata capacità di dialogo con impresa e committente; la tipica figura del collaudatore a fine opera – che deve necessariamente avere competenze analoghe a quelle del progettista dell’opera - mal si adatta alle prescrizioni del Regolamento e dovrà essere probabilmente integrata con figure complementari (ad esempio con il collaudatore in corso d’opera).
Conclusioni:

-   l’impatto del Regolamento 305/11 sul sistema di progettazione e controllo del processo edilizio è decisamente forte;
-   sarà necessario investire con continuità in formazione e documentazione aggiornata;
-   sarà auspicabile ricorrere a tecnologi specializzati da affiancare ai professionisti per la progettazione/il monitoraggio/il collaudo di specifiche sezioni delle opere, come già avviene per i produttori di materiali.”

(fonte: www.architetturaecosostenibile.it)

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