VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI FOTOVOLTAICI: ADEMPIMENTI SCONOSCIUTI

10.04.2018 09:24

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha effettuato delle analisi cliniche per verificare il suo buon stato di salute. Perché questa giusta prassi non viene applica anche all’impiantistica elettrica? Semplice: l’uomo è un essere gaudente, ovvero, fintantoché non ha un malfunzionamento, non se ne preoccupa (e non se ne occupa).

E così è per le sue esecuzioni, cioè gli impianti!

Ci viene quindi in soccorso l”obbligatorietà”, che in effetti salva il sistema elettrico nazionale dalla pigrizia degli utenti. Ma questo avviene sempre?

DELIBERA 786/2016/R/EEL

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato lo scorso 22 dicembre 2016 il provvedimento 786/2016/R/eel dal titolo “Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo”. Il documento integrale relativo alla Delibera 786/2016/R/eel è consultabile sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

https://www.autorita.energia.it/it/docs/16/786-16.htm

Il documento definisce le modalità e le tempistiche:

  • per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della norma CEI 0-21, relativamente agli impianti di produzione da connettere in bassa tensione;
  • per l’effettuazione delle verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia (SPI) ai sensi della Variante V2 alla norma CEI 0-16 e della nuova edizione della norma CEI 0-21.

Disposizioni della nuova edizione della norma CEI 0-21

Per gli impianti di produzione da connettere in bassa tensione, le disposizioni riguardano:

  • gli impianti di produzione di potenza nominale inferiore a 1kW;
  • le dichiarazioni di conformità relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e ai sistemi di accumulo.

Le stesse troveranno applicazione per tutte le richieste di connessione in bassa tensione, inoltrate ai sensi del TICA, a partire dal 1 luglio 2017.

VERIFICHE PERIODICHE SPI

Per quanto riguarda l’effettuazione delle verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia mediante cassetta prova relè, la delibera 786/2016/R/eel stabilisce che esse sono obbligatorie:

  • per tutti gli impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
  • per tutti gli impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo esterno (relè di protezione esterno).

Le prime verifiche, successive alla data di entrata in vigore della delibera 786/2016/R/eel, dovranno essere effettuate con tempistiche diverse a seconda dell’entrata in esercizio dell’impianto di produzione, come riassunto nella tabella seguente:

 

Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotato di più sistemi di interfaccia e/o con diverse date di entrata in esercizio, ai fini degli obblighi riguardanti l’effettuazione delle verifiche periodiche si fa riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione per la verifica di tutti i sistemi di protezione di interfaccia. La delibera stabilisce che il produttore, il cui impianto rientra nei requisiti sopra esposti, è tenuto ad inviare la documentazione attestante l’avvenuta effettuazione di tali prove al gestore di rete sulla cui rete di distribuzione risulta connesso l’impianto di produzione.

E-Distribuzione ha implementato, nel suo portale Produttori, una specifica area di aggiornamento relativa agli adeguamenti. Per poter utilizzare il portale, se non già fatto in precedenza, è necessario registrarsi seguendo la procedura guidata durante la quale verrà richiesto di indicare anche un indirizzo di posta elettronica, utilizzato anche per notificare la presenza di nuove comunicazioni relative alla richiesta di connessione. Sarà necessario sottoscrivere il Regolamento di adesione al portale e poi seguire la procedura di adeguamento. Nel caso di mancato invio della documentazione relativa alle verifiche, nel corso del mese successivo alla scadenza prevista, l’ente distributore potrà inviare ai soggetti interessati un sollecito per l’effettuazione delle medesime.

Si ricorda che, qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento di tale sollecito, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE)  provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. Ad incentivi sospesi, il mancato invio della documentazione attestante l’effettuazione delle verifiche, potrà portare alla sospensione del servizio di connessione. Per visualizzare il documento integrale relativo alla delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è possibile cliccare la Delibera 786/2016/R/eel: https://www.autorita.energia.it/it/docs/16/786-16.htm

Le verifiche periodiche dispositivi SPI (Protezione di interfaccia) e SPG (Protezione Generale)

IMPIANTI BT

  • verifica triennale come da prescrizioni CEI 0-21 (allegato G)
  • IMPIANTI BT allacciati in regime di DK5940 o guida per le connessioni Enel
  • verifica triennale come da prescrizioni DK5940 o guida per le connessioni (regolamento di esercizio Enel paragrafo manutenzione)

IMPIANTI IN MT allacciati in regime di CEI 0-16 terza edizione (da gennaio 2013 in poi)

  • verifica biennale della protezione di interfaccia (la CEI 0-16 rimanda al regolamento tra produttore e gestore di rete, si veda regolamento di esercizio Enel paragrafo manutenzione)
  • verifica biennale della protezione generale (la CEI 0-16 rimanda al regolamento tra produttore e gestore di rete, si veda regolamento di esercizio Enel paragrafo manutenzione)

IMPIANTI IN MT allacciati in regime di CEI 0-16 seconda edizione (prima di gennaio 2013)

  • verifica della protezione di interfaccia
  • verifica della protezione generale

Per la periodicità si vedano le indicazioni del regolamento di esercizio, se indicato esplicitamente con cadenza biennale, se non indicato, con cadenza triennale (ci si basa sull’indicazione Enel la quale nel regolamento indica che può verificare gli impianti e le protezioni ogni 3 anni).

Verifiche periodiche impianti di terra (periodicità 5 anni)

Il D.P.R. 462/2001 prevede che l’impianto di terra delle cabine elettriche collegate rete nazionale, debba essere periodicamente verificato da un Organismo Abilitato. Con l’allaccio dell’impianto di produzione alla rete pubblica, il Produttore si è assunto l’impegno di effettuare alla scadenza delle prescrizioni di legge (Art. 4 del D.P.R. 22.10.2001 N° 462), la sopra citata verifica e di consegnare ad Enel Distribuzione copia del verbale prodotto dall’Organismo Abilitato per attestarne l’esito. In assenza di tale invio, il Distributore, ad esempio ENEL (ora e-Distribuzione SpA), avvisa l’ARPA che, può effettuare un’ispezione dell’impianto con rischio di sanzioni. 

Tarature periodiche contatori di produzione

Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica con potenze installate superiori ai 20kWp, necessitano della denuncia all’Agenzia delle Dogane. Il contatore fiscale imposto dall’Agenzia delle Dogane sul quale è conteggiata tutta la produzione dell’impianto, deve essere tarato periodicamente:

  • ogni 5 anni i contatori elettrodinamici (Circolare D.G.D. Prot. n. 0370/VIII del 15 dic. 1953)
  • ogni 3 anni quelli statici (Circolare Ministero delle Finanze n. 28/D del 26/1/1998)

Il mancato rinnovo della taratura/certificazione dei suddetti complessi di misura può comportare sanzioni economiche comprese tra 500,00 e 3.000,00 €.

Riassumendo, nel dedalo delle norme, si hanno:

  1. adeguamenti secondo delibere ARERA
  2. verifiche periodiche del distributore in accordo al regolamento di esercizio
  3. verifiche periodiche di sicurezza (DPR 462/01)
  4. tarature dei sistemi di misura

 

Articolo a cura: ing. Antonio Laganà

Alpi Consulting S.r.l.

 

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