CONTROLLO GIACENZE AI FINI DELLA DENUNCIA DI DEPOSITO OLII LUBRIFICANTI

03.10.2014 10:01

L'art.25 del d.L.vo 504/95 (Testo Unico sulle Accise), prevede l'obbligo per i depositi commerciali e i negozi di vendita al minuto di oli lubrificanti con giacenze oltre i 500 kg. di effettuarne denuncia all’Ufficio delle Dogane e a presentare istanza di rilascio di licenza di esercizio con il pagamento del relativo diritto annuale di licenza, oltre alla tenuta dei registri di carico e scarico. 

Ricevuta la denuncia, l’Ufficio delle Dogane effettuerà una verifica del deposito e provvederà al rilascio della licenza fiscale e del relativo codice accisa da riportare sui documenti fiscali.

Nel caso invece in cui il gestore effettui esclusivamente la vendita al dettaglio (ed analogamente per le attività commerciali di vendita prodotti per auto, ricambi, concessionarie ed officine) non si è soggetti a denuncia se la quantità di oli lubrificanti detenuta è inferiore a 500 Kg.

Dal 1° maggio 2009 è partita la telematizzazione delle accise nel settore dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti che prevede l’obbligo della presentazione esclusivamente in forma telematica, con frequenza mensile, dei dati relativi alla contabilità.

Dovrebbe quindi fare chiarezza il Ministero delle Finanze poichè ad oggi, in realtà, è richiesta la duplice modalità di presentazione della documentazione periodica, sia in cartaceo che in forma telematica.

 

(fonte: Confesercenti e Normativa)

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